venerdì 7 dicembre 2007

Le dimissioni in bianco

Approvata alla Camera dei Deputati la proposta di legge sulla risoluzione dei contratti di lavoro per dimissioni volontarie. L'On.le Titti Di Salvo, membro della Commissione Lavoro della Camera, ha raggiunto Roma Giovani per illustrarne i contenuti.
A cura di Cristina Sanna

La Camera dei Deputati, nella seduta del 5 luglio scorso, ha dato parere favorevole alla proposta di legge recante disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie. Il provvedimento è teso a stroncare un fenomeno legato al rilascio forzato delle dimissioni in bianco contestualmente alla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. La firma, così apposta in un foglio in bianco, viene poi fatta valere, dal datore di lavoro nei confronti del prestatore d’opera, come una vera e propria richiesta di dimissioni, per esempio, al momento della notizia della maternità. Secondo "il dossier ACLI 2003", ciò si è verificato per il 25% dei casi di richiesta di emissione di false dimissioni. Ma non è un fatto esclusivo legato alle donne: la pretesa delle dimissioni in bianco viene utilizzata anche al fine di sgravare l'impresa dal pagamento dei periodi di assenza dal lavoro in caso di infortunio o malattia.

On.le Di Salvo, secondo i dati forniti dagli uffici vertenza della CGIL, ogni anno circa 1.800 donne chiedono assistenza legale per estorsione di finte dimissioni volontarie. Purtroppo si contano in poche decine i casi in cui è possibile accertare la nullità dell'atto. Quale meccanismo introduce la proposta di legge in questione per arrestare questo fenomeno?

Premetto che per le modalità con cui avviene il licenziamento mascherato, mi è molto complicato avere una mappa precisa. Di certo la sua diffusione è al di sopra di ogni pessimistica previsione. La legge prevede che le dimissioni volontarie, per essere valide, devono essere sottoscritte su un apposito modulo che avrà una numerazione progressiva (un codice alfanumerico progressivo di identificazione), una validità massima di 15 giorni dalla data di emissione e tutte le informazioni, da compilare a cura del firmatario, relative alla identificazione del lavoratore e del datore di lavoro. I moduli saranno realizzati secondo direttive definite dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione è saranno resi disponibili, gratuitamente, tramite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e i patronati, ma anche attraverso il sito internet del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, secondo modalità che garantiscono la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali, nonché la data di rilascio ai fini del rispetto del termine di validità.
In modo dunque molto semplice, ma efficacissimo, si rende impossibile conservare in un cassetto pronto all’uso una lettera di finte dimissioni volontarie cui apporre successivamente una data.

La proposta di legge sulla risoluzione dei contratti di lavoro per dimissioni volontarie del lavoratore fu presentata alla Ia e IIa Commissione Permanente lo scorso agosto 2006. Dopo quasi un anno ha ottenuto il placet dalla Camera ed è già stata trasmessa, per la sua approvazione, al Senato. Che tempi si stimano per la sua definitiva entrata in vigore?

Mi auspico entro l’anno corrente. Adesso si attende, appunto, l’approvazione da parte dell’altro ramo del Parlamento.

A quale tipologia di contratti di lavoro è riferito il provvedimento?

La legge è riferita a tutti i contratti inerenti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, oltre che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i contratti a progetto, i contratti di natura occasionale e, infine i contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci e quelli di associazione in partecipazione, qualora l'associato fornisca prestazioni lavorative e percepisca compensi qualificati come redditi da lavoro autonomo.

E' noto che le dimissioni in bianco vengono richieste soprattutto alle donne lavoratrici. L'entrata in vigore della legge potrebbe limitare l'offerta di lavoro per le donne?

Non penso proprio. Se così fosse, vorrebbe dire che per lavorare è necessario accettare qualunque abuso di potere. Peraltro si tratta di una forma di concorrenza sleale perpetrata da aziende scorrette nei confronti di altre aziende.
Questo provvedimento, seppur rivolto in generale al mondo del lavoro, ha particolari valenze antidiscriminatorie a favore di diritti riconosciuti a livello europeo come la maternità e la garanzia della conservazione del posto di lavoro a fronte di malattie e infortuni.
Ipotizzando una classifica, in quale posizione si colloca il nostro paese, rispetto alle altre nazioni europee, per la promozione di politiche antidiscriminatorie nel mercato del lavoro?
L’Italia si colloca in una posizione talmente bassa da rendere quasi impossibile un qualsiasi confronto con gli altri paesi europei.

pubblicato su "RomaGiovani"
Luglio 2007

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